Palazzo Campanella Aula1Reggio Calabria, 31 marzo 2014 - Il prossimo Consiglio regionale della Calabria sarà costituito da 30 consiglieri. Il Consiglio regionale, riunitosi oggi pomeriggio dopo un lungo rinvio chiesto da Forza Italia subito dopo l'inizio dei lavori, ha votato a maggioranza il provvedimento che diminuisce a 30 consiglieri la composizione del Consiglio.

Ciò in ossequio alla Corte costituzionale, contraria alla precedente ipotesi di diminuire il numero dei consiglieri dai 50 attuali a 40. Nel diminuire i consiglieri a 30, il Consiglio ha previsto anche che il presidente della Giunta debba scegliere gli assessori nella misura del 50% tra i consiglieri eletti, ossia 3 su 6. Approvata anche la figura del consigliere supplente, ossia il primo dei non eletti diverrà consigliere per prendere il posto lasciato dal consigliere nominato assessore. In caso di rimpasto di Giunta, però, il consigliere non più assessore tornera a sedere tra i banchi del Consiglio, occupando il proprio posto reso libero dal supplente, che tornerà a essere primo dei non eletti.

Approvate modifiche allo Statuto

Queste le modifiche allo Statuto approvate, a maggioranza, con l'astensione della minoranza.

Art. 1
(Modifiche all’articolo 15)
1. Il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da trenta consiglieri.”

Art. 2
(Modifiche all’articolo 35)
1. All’articolo 35 della l.r. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.”;
b) l’ultimo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore al cinquanta per cento dei componenti della Giunta.”;
c) dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente comma: “4 ter. La nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall’incarico di consigliere regionale affidando temporaneamente la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.”.

Art. 3
(Differimento dell’efficacia della legge)
1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.

 

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