Lamezia Terme, 14 gennaio 2015 - Ordinanza del Comune di Lamezia Terme per quanto concerne la propaganda cartacea che invade ogni via senza controllo e con grave nocumento per il decoro urbano della città.
Il Comune, infatti, ha deciso di punire con ammende pecuniarie chi si rende responsabile di sporcare la città con volontini pubblicitari lasciati per le strade o sui barabbrezzi delle auto, o in altri luoghi. Così come ammonisce i cittadini a non buttare i volantini in ogni dove. Di seguito pubblichiamo integralmente l'ordinanza emanta ieri.
REGISTRO GENERALE ORDINANZE ORDINANZA N. 8 del 13/01/2015
OGGETTO: Distribuzione di volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario: Misure di prevenzione e sorveglianza finalizzate al decoro della città.
Premesso che :
- La diffusione della pubblicità tramite volantini, depliants, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un'ingente quantità di rifiuti con degrado dell' igiene e del decoro della città;
- È uso apporre, all' ingresso dei palazzi condominiali, cassette aperte per la distribuzione cumulativa di volantini pubblicitari che ne consentono la visione ed il prelievo occasionale anche a passanti i quali, una volta letti, spesso li gettano per strada producendo rifiuti;
- Il getto di tali carte determina oltre all' inquinamento del suolo anche ingenti spese per
l' Amministrazione che impiega uomini e mezzi per la loro raccolta, che spesso risulta vana a causa di vento o pioggia;
- Il materiale cartaceo trasportato dalla pioggia e dal vento va ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con gravissime conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane;
Cons ide rato che l' Amministrazione .Comunale è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell' ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell' igiene pubblica compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario contaminato da rifiuti stradali, deiezioni canine ecc.;
Visto il Regolamento comunale per la “Disciplina della Pubblicità e delle Affissioni e per
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” del marzo 2009 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/ 04/ 2009;
Dato atto dell'opportunità di disciplinare attività non regolamentate, nelle more di adeguamento del Regolamento citato, al fine precipuo di assicurare il rispetto dei diritti dei contribuenti contemperando gli stessi all'esigenza pubblica di diminuire od eliminare le situazioni di rischio per l'ambiente e per la qualità del decoro urbano e del territorio;
Rite nuta per i suesposti motivi la necessita' di disciplinare l' attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio comunale in relazione alla pubblicità itinerante;
Vis ti il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;
il D. Lgs. n. 507 del 15/ 1/ 1993;
il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi sull' ordinamento degli Enti Locali;
la Legge 689/ 81;
Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge
ORDINA
1. E' fatto divieto di depositare sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli volantini e dépliant pubblicitari;
2. E' altresì fatto divieto ai cittadini di disfarsi del volantino pubblicitario buttandolo per strada, al fine di assicurare il rispetto del decoro urbano, per i motivi espressi in premessa;
3. E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale,pubblicità mediante affissione di manifesti sui pali dell' illuminazione pubblica o della REGISTRO GENERALE ORDINANZE Ordinanza n.ro 8 del 13/01/2015 - Pagina 1 di 3
segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
4. E' fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private;
5. E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni – sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
6. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell' ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati, i quali sono comunque tenuti a garantire il rispetto il divieto di cui al precedente punto 2;
7. la pubblicità ambulante di volantini è consentita solo ed esclusivamente attraverso la consegna a mano a persona fisica o nei locali e negli esercizi commerciali che accettino questo tipo di pubblicità, o nelle cassette postali e negli androni dei condomini laddove non sia esposto apposito cartello di non gradimento o gli stessi abbiano provveduto con idoneo raccoglitore esterno.
8. Il personale addetto all'accertamento delle sanzioni, trasmette, i sommari processi verbali di accertamento, divenuti irrevocabili, al settore entrate, ufficio pubblicità ed affissioni, ai fini dell'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge o dai regolamenti comunali.
ORDINA ALTRESI'
che i trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie, personale reclutato, amministratori condominiali e/ o cittadini saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie come da prospetto seguente:
a) Per le aziende commissionarie: sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ( euro cento/ 00) a € 500,00 ( euro cinquecento) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
b) Per il personale che diffonde volantini e/ o affigge manifesti: sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,00 (euro dieci/ 00) a € 60,00 (euro sessanta/ 00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
c) Per i cittadini, i proprietari di immobili e/ o gli amministratori condominiali: sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/ 00) a € 500,00 (euro cinquecento/ 00) oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16
della Legge n. 689/ 81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione. La procedura sanzionatoria amministrativa ha luogo secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni. L'espletamento delle funzioni consequenziali agli accertamenti/contestazioni è di competenza del Settore Entrate, i proventi delle sanzioni verranno introitate dal Comune.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da diffondere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché trasmissione con posta certificata alle Confederazioni Commerciali presenti sul territorio. Di demandare al Settore Promozione del territorio l' onere di dare la massima diffusione della presente Ordinanza presso gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi del territorio comunale e le Associazioni di categoria. Gli operatori delle Forze dell'ordine, con particolare riferimento al Corpo di Polizia municipale, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all' esecuzione della presente ordinanza
e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori. REGISTRO GENERALE ORDINANZE Ordinanza n.ro 8 del 13/01/2015 - Pagina 2 di 3 Gli addetti del Settore Entrate del Comune di Lamezia Terme sono obbligati ad informare i richiedenti lo svolgimento di attività di pubblicità del contenuto della presente, consegnandone loro copia;
INFORMA
che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/ 08/ 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Calabria previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/ 11/ 1971, n° 1199). Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.
IL RESPONSABILE
SALVATORE ZUCCO