Lamezia Terme, 5 agosto 2011 - In una interrogazione al sindaco di Lamezia, il consigliere comunale e capogruppo del Pdl, Raffaele Mazzei, chiede lumi in merito alle violazioni rilevate dall'Agcom nei confronti dello stesso primo cittadino. Mazzei, in premessa, dichiara che: a seguito delle Elezioni regionali, provinciali e comunali svoltesi nei giorni 28-29 marzo 2010, sono state rilevate dall’Agcom–Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – dopo vari accertamenti istruttori operazioni svolte dal Comune di Lamezia Terme, nella persona del sindaco, Giovanni Speranza, dissonati con la legge; Che nello specifico è stato violato l’art. 9 della L. 22 febbraio 2000, n. 28 che testualmente cita: “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali”. Che la violazione è stata posta in essere poiché è stato consegnato ai cittadini lametini, attraverso le Poste Italiane, materiale cartaceo sottoforma di depliant fotografico e illustrativo in cui si illustrano i risultati ottenuti dall’amministrazione negli ultimi 5 anni, grazie al presunto operato della giunta comunale denominato “Rapporto ai cittadini 2010”; Che, come dimostrano gli accertamenti della Guardia di Finanza, la data d’invio dell’opuscolo risulta essere l’1 e il 2 marzo 2010 mentre la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta l’11 febbraio 2010, pertanto tale operazione rientra nel periodo di applicazione dell’art. 9 della legge 2000 n. 28; Che dunque, a seguito di detta violazione l’AGCOM emetteva delibera n. 67/10/CSP ordinando al Comune di Lamezia Terme di pubblicare sul proprio sito web entro 15 giorni dalla notifica di detta delibera e per la durata di 15 giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 c. 1 L. 2000 n. 28, disponendo altresì di dare comunicazione all’Autorità competente dell’avvenuta ottemperanza, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1 L.1997/249; Che nulla è stato posto in essere dal Comune di Lamezia Terme, se non un Ricorso al Tar Lazio con il quale si chiedeva l’annullamento della delibera in questione, respinto tra l’altro dallo stesso Tribunale Amministrativo poiché privo di ogni fondamento giuridico; Che, visto l’esito del ricorso, il Corecom Calabria intimava l’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ad adempiere alle disposizioni date e contestualmente a comunicare l’avvenuta ottemperanza entro il termine di 7 giorni, ribadendo che in caso negativo avrebbe trasmesso la documentazione all’Autorità competente per l’avvio della procedura sanzionatoria; Che a tutt’oggi pare che il Comune citato non abbia adempiuto a nessun obbligo". Detto ciò, duneu, il capogruppo del Pdl chiede al sindaco "di poter notiziare, in merito ai risvolti susseguitisi in relazione alle decisioni adottate dalle Autorità competenti, tenuto conto: che l’Ordinanza che rigetta il ricorso è datata 2 settembre 2010; e che come ribadito nel ricorso sopra citato, visto che i procedimenti sanzionatori cui è soggetto il Comune, possono essere sempre avviati d’ufficio, è necessario sapere se tale sanzione è stata applicata nei confronti dell’Ente in causa o comunque quali siano state le disposizioni adottate al caso de quo".