Roma, 6 aprile 2011 -
Un giornalista può pubblicare liste di
nomi di presunti evasori del fisco provenienti
dall'Agenzia delle Entrate e trasmesse alla magistratura. I documenti di “origine extraprocessuale” acquisiti in un procedimento, “non compiuti dal Pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria”, infatti, non sono coperti da segreto e, dunque, “per essi non vige il divieto di pubblicazione”, la cui violazione possa costituire il reato di “pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale”, previsto dall'articolo 684 c.p.. Lo spiega la prima sezione penale della Cassazione, annullando senza rinvio “perché il fatto non sussiste” la condanna al pagamento di 100 euro di ammenda per il reato di pubblicazione arbitraria inflitta ad una giornalista di un'agenzia di stampa dal Tribunale di Roma. L'imputata, assolta invece dal Tribunale dall'accusa di rivelazione di segreto d'ufficio, aveva inserito nel sito web dell'agenzia, nel marzo 2008, “i nomi, le qualità e le possidenze di cittadini italiani presso la banca Lgt del Liechtenstein”, contenuti in un'informativa dell'Agenzia delle entrate al procuratore della Repubblica di Roma. La Suprema Corte, con la sentenza n.13494, ha ritenuto che “la lista resa pubblica sul sito Internet” dell'agenzia di stampa “è stata sì acquisita al procedimento, ma non costituisce in sé atto o documento compiuto dal Pm e dalla pg”: per i giudici deel “Palazzaccio”, “è pacifico che l'organo amministrativo Agenzia delle entrate non riveste qualifica di polizia giudiziaria" e "tale lista - si legge ancora nella sentenza - contenente nomi e qualifiche, nonché disponibilità su conti esteri, in sé neppure integra notizia di reato in senso proprio, rappresentando solo un, sia pure corposo, spunto investigativo per reati tutti da verificare". Si tratta infatti, osserva la Cassazione, “di elenco che ha una sua matrice, oggettiva e soggettiva, extraprocessuale ed una sua vita anche autonoma fuori del processo (si pensi solo agli sviluppi in sede amministrativa)”. Quindi “sempre salvi, ovviamente, altri profili (la comprensibile preoccupazione del primo giudice in punto reputazione delle parti private ben può trovare rifugio in altre disposizioni di legge, quali, se del caso, il reato di diffamazione) - conclude la Corte - deve dirsi che, per quanto risulta in atti, non si tratta di documento coperto da segreto”.