Roma, 12 maggio 2011 - Chi è accusato di omicidio, con gravi indizi di colpevolezza, non dovrà obbligatoriamente rimanere in carcere, ma potranno essere applicate misure cautelari alternative. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del Codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del Codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La Corte costituzionale ha quindi dichiarato illegittimo un articolo del pacchetto sicurezza, varato dal Governo Berlusconi nel 2009. La Suprema Corte aveva già dichiarato illegittimo il carcere obbligatorio per gli accusato di reati a sfondo sessuale. Oggi la stessa decisione per i reati di omicidio che non possono essere “assimilati ai delitti di mafia2. La decisione della Corte Costituzionale scaturisce dal caso di una imputata che si sarebbe legata sentimentalmente a un pericoloso e violento pregiudicato (la vittima dell'omicidio), che per anni l'avrebbe costretta a prostituirsi, lucrando sui proventi di tale attività. Avendo quindi conosciuto il coimputato, avrebbe cercato invano di "emanciparsi" dal precedente compagno, il quale, anziché rassegnarsi alla nuova relazione, avrebbe compiuto gravi atti di intimidazione, diretta e indiretta, contro l'imputata e il rivale. Per la Consulta il reato di omicidio non può essere infatti “assimilato, sotto il profilo in esame, ai delitti di mafia, relativamente ai quali tanto questa Corte che la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, sancita dalla norma censurata. Per quanto gravi, i fatti che integrano il delitto punito dall'art. 575 Codice penale. presenterebbero disvalori ampiamente differenziabili, sia sul piano della condotta (trattandosi di reato a forma libera) che su quello dell'elemento psicologico – come attesterebbero i casi dell'omicidio commesso con dolo eventuale o d'impeto, o per reazione all'altrui provocazione, ovvero, ancora, per motivi di particolare valore morale o sociale - e, soprattutto, potrebbero bene proporre esigenze cautelari affrontabili con misure diverse dalla custodia carceraria. La presunzione censurata verrebbe, di conseguenza, a porsi in contrasto - conformemente a quando deciso dalla citata sentenza n. 265 del 2010 - con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di inviolabilità della libertà personale (art. 13, primo comma, Cost.), nonché con la presunzione di non colpevolezza (art. 27, secondo comma, Cost.)”.