Roma, 9 giugno 2011 - Nel corso di una riunione a Palazzo Chigi del Consiglio dei ministri, è stato approvato il codice antimafia, che era tra i punti all'ordine del giorno. Il codice previsto dalla legge delega del 2010: Il Governo dà così attuazione alla legge delega del 2010 che prevedeva l'emanazione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, «con il precipuo compito di effettuare una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, nonché la loro armonizzazione e coordinamento anche con la nuova disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata». La stessa legge del 2010 ha delegato il Governo anche alla redazione di un decreto legislativo per la modifica e l'integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia. Come si articola il provvedimento: Il provvedimento, si legge nella Relazione illustrativa, prevede l'adozione di un corpus unico di norme, suddiviso in cinque diversi libri: 1) La criminalità organizzata di tipo mafioso; 2) Le misure di prevenzione; 3) La documentazione antimafia; 4) Le attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. L'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; 5) Modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento.
Nuovo codice su sequestro beni, possibile proroga
Aveva allarmato i magistrati che temevano la restituzione dei beni sequestrati ai clan mafiosi. Si tratta del passaggio del nuovo codice antimafia (articolo 1 della legge delega 136/2010) in cui si fa riferimento alla durata del sequestro: 18 mesi in tutto se non interviene la confisca del bene sottratto alla mafia. Nel nuovo codice, tuttavia, e' prevista la possibilità di prorogare il sequestro di sei mesi e per non più di due volte, in caso di indagini complesse. Altre novità contenute nel testo varato oggi dal Consiglio dei Ministri riguardano il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione - il soggetto potrà richiedere che si proceda in pubblica udienza - e soprattutto la disciplina, completamente innovativa, di cinque aspetti della misura di prevenzione patrimoniale: revoca della confisca, rapporti tra sequestro di prevenzione e sequestro penale, tutela dei terzi, rapporti con le procedure concorsuali, effetti fiscali del sequestro. La revocazione della confisca sarà possibile solo in casi eccezionali come la falsità delle prove o il difetto originario dei presupposti. In tale caso sarà restituita, ad eccezione degli immobili di particolare pregio artistico o storico, solo una somma di denaro equivalente al valore del bene. Per regolare i rapporti tra sequestro di prevenzione e sequestro penale, il codice prevede che, qualora lo stesso bene sia colpito da entrambi i provvedimenti, l'amministrazione e la gestione del bene devono seguire le norme sulla prevenzione come la nomina di un amministratore giudiziario, relazione periodica, eccetera. L'amministratore giudiziario diventa "sostituto d'imposta" ovvero paga provvisoriamente le imposte relative ai beni sequestrati. Alla fine della procedura, se i beni vengono restituiti, l'amministratore recupera quanto versato. Al fine di tutelare creditori terzi è previsto che dal bene sequestrato sia preventivamente estratta la parte spettante al creditore. Ovviamente, il codice impone che il credito non sia frutto di attività illecita.