Sabato, 11 Luglio 2026

comune nuovo 10Lamezia Terme, 27 marzo 2014 -  Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera inviata dalla Uil-Fpl alla Corte dei conti e per conoscenza al presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Lamezia e al segretario generale del Comune in merito agli incarichi dirigenziali.

In allegato si trasmette copia della Delibera della Giunta comunale di Lamezia Terme n. 86 del 7.3.2014, avente ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale........ai sensi degli artt. 50, 109 e 110 comma 1 e 2 del D.Lgs. 276/00" e copia del Decreto Sindaco Lamezia Terme n. 4 del 14.3.2014, avente ad oggetto: "Conferimento incarico dirigenziale........ ai sensi degli artt. 50, 109 e 110 del D.Lgs. n. 276/2000", al fine di consentire a codesti spett/li Organi, per le rispettive competenze, la verifica degli eventuali profili di nullità, di responsabilità e/o di illegittimità, derivanti dall'incarico di dirigente esterno, assunto dal Comune di Lamezia Terme, per come riscontrabile dai citati provvedimenti allegati in copia.
Si evidenzia a tal fine che, a parere della scrivente Organizzazione, la citata delibera ed il conseguente Decreto Sindacale, sono palesemente infarciti di richiami a normative legislative diverse tra di loro e certamente non applicabili congiuntamente alla fattispecie di incarico posta in essere con l'assunzione in parola. In particolare si ritiene di dovere evidenziare:
1) L'oggetto della delibera n. 86/14 richiama espressamente un incarico "extradotazionale a tempo determinato..... in applicazione dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 276/00" ( rectius D.Lgs. n. 267/00), mentre il dispositivo della delibera richiama il "rispetto dei limiti di cui all'art. 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/00", disconoscendo di fatto la differenza sostanziale esistente tra le ipotesi applicative previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 del citato art. 110 D.Lgs. n. 267/00.
Infatti il comma 1 stabilisce: "lo statuto può prevedere la copertura di posti.... di qualifiche dirigenziali...... mediante contratto a tempo determinato"; al contrario il comma 2 stabilisce (nel rispetto del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, che comunque deve essere adeguato a quanto previsto in materia dall'art. 7, comma 6 ter, D.Lgs. n. 165/01), "i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire", e comunque dopo avere formalmente verificato e certificato l'assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente".
Orbene, la differenza sostanziale tra il primo ed il secondo comma dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/00 è che l'applicazione di quest'ultimo potrebbe essere legittimata, ove ne ricorrano le condizioni, esclusivamente per un "incarico extradotazionale" che, in quanto tale, non consente al Dirigente interessato di assumere responsabilità e gestione di un posto e di funzioni istituzionali previsti in dotazione organica, ma solo un incarico "per obiettivi determinati" (art.110, comma 6, D.Lgs. 267/00), che  per sua natura non può comprendere ed assumere la gestione di un "Settore" ( o peggio, come assunto dal Decreto n. 4/14, di due Settori previsti in dotazione organica), come è avvenuto nella fattispecie, con il risultato di avere eluso i limiti, i termini ed i criteri previsti dalla vigente normativa in materia di copertura di posti vacanti e/o di incarichi dirigenziali esterni.
2) Dal contesto della premessa della delibera in parola, non si rinviene neppure la titolarità e la paternità della proposta ("presentata dall'assessore delegato/sindaco"?), tenuto peraltro conto dell'assenza, nella specifica seduta di Giunta, dell'Assessore al Personale/Vicesindaco.
3) L'incarico dirigenziale di che trattasi, si ribadisce qualificato come "extradotazionale" (ex art. 110, comma 2, D.Lgs. n 267/00), è stato assegnato "a tempo determinato per 90 giorni prorogabili" senza ulteriore limite, condizione contrattuale difforme da quanto previsto per  gli incarichi dirigenziali dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. n. 165/01, confermato dalla recente sentenza Corte Costituzionale n. 478 del 13.1.2014, che prevede espressamente che un incarico dirigenziale deve avere una durata minima di tre anni, con il conseguente rischio di eventuali contenziosi in danno del Comune.
4) La delibera di incarico dirigenziale in parola non prevede l'obbligo ed omette la preventiva verifica e la conseguente certificazione dell'assenza di professionalità interne all'Ente, titolate e disponibili ad assumere l'incarico assegnato a professionista esterno (art. 7, comma 6, lett. b) del D.Lgs. n. 165/01).
5) La delibera di incarico dirigenziale in parola ignora ed omette l'obbligo preventivo di una manifestazione di interesse pubblica per la verifica delle professionalità disponibili sul mercato, con conseguente procedura comparativa (finalizzata a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali ed a esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; Corte Cassazione n. 5999/12), omissione grave che, a mente dell'art. 7, comma 6 bis del  D.Lgs. n. 165/01, rende nullo il provvedimento di incarico con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/01 (TAR Lazio Sez. I-ter n. 7481 del 21.9.2011).
6) La delibera di incarico dirigenziale omette la dovuta certificazione del rispetto di quanto previsto in materia di personale dall'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/10, con particolare riferimento ai vincoli ed ai limiti assunzionali, non quantifica i costi e non esprime parere sulla legittimità della copertura finanziaria.
7) L'incarico dirigenziale di natura extradotazionale necessità in via preventiva di un provvedimento della Giunta Municipale che detta le linee di indirizzo sulla base delle quali la stessa Giunta provvede ad individuare "gli obiettivi determinati" per il cui raggiungimento è necessario provvedere ad una "assunzione a tempo determinato extradotazionale". Tale condizione preventiva ed obbligatoria non è riscontrabile nella delibera di incarico dirigenziale posta all'attenzione.
Per quanto sopra evidenziato, si invitano le SS.LL.in indirizzo a verificare quanto sopra esposto e, rimanendo in attesa di riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE AZIENDALE                           
Bruno  RUBERTO                                            

IL SEGRETARIO RESPONSABILE
Francesco  CAPARELLO

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