Lamezia Terme, 11 aprile 2019 - C'era molta attesa per la decisione in merito alla vicenda che riguarda lo scioglimento del Comune di Lamezia Terme per mafia. Il Consiglio di Stato, nella seduta di oggi, ha accolto la sospensiva del 23 marzo chiesta dall’Avvocatura avverso la sentenza del Tar. Al Comune, dunque, rimane la commissione straordinaria.
"Non saranno ingiusti provvedimenti giudiziari - ha commentato dalla sua pagina Facebook, l'ex sindaco Paolo Mascaro - a fermare il mio amore per Lamezia ed il mio desiderio di cambiare un sistema intrappolato da logiche perverse. Continuerò a combattere per far trionfare la giustizia, continuerò a combattere per difendere un territorio massacrato dall’ignavia e dalla codardia. Continuerò comunque a credere nella giustizia ed a credere nella possibilità di trasformare un sistema ingiusto che calpesta democrazia e diritti".
La motivazione dell’odierna decisione dei giudici del Consiglio di Stato
“Considerato in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, che la perdita di efficacia del termine di 18 mesi previsti dal comma 10 dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 presuppone, stante la ratio allo stesso sottesa, la sua integrale utilizzazione da parte dell’Organo straordinario prefettizio, con la conseguenza che l’interruzione di detto termine per effetto del reinsediamento degli Organi elettivo ne comporta la sospensione; che lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo, con la conseguenza che, ai fini della sua adozione è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato (Cons. Stato, sez. III, 19 febbraio 2019, n. 1165); Considerato che l'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, al comma 1 richiede che la predetta situazione sia resa significativa da elementi "concreti, univoci e rilevanti", che assumano valenza tale da determinare "un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali"; Considerato che le vicende, che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente, e risultare idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso"; che assumono quindi rilievo situazioni non traducibili in episodici addebiti personali ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti non è sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione; in sede di prima valutazione propria della fase cautelare, che il Tar non sembra aver fatto buon governo di detti principi in considerazione dei fatti indicati dalla relazione ministeriale e dalla Commissione di indagine come sintomatici della contaminazione della criminalità organizzata ma non valutati, nella loro gravità e globalità, dal giudice di primo grado; Considerato infatti che sono stati sottovalutati, dal giudice di primo grado, episodi – emersi in occasione della operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Catanzaro del maggio 2017 che sono chiari indici sintomatici dell’infiltrazione della criminalità organizzata nelle maglie dell’ordinamento dell’amministrazione del Comune di Lamezia quali il frequente affidamento delle gare alle stesse società, l’assegnazione di concessioni a soggetti privi di requisiti, la compravendita di voti finalizzata all’elezione alla tornata elettorale del maggio 2015 di un consigliere poi eletto e nominato presidente dell’organo consiliare, la posizione di un consigliere che ha un ruolo attivo nella vita amministrativa del Comune, il cui fidanzato è interessato dall’operazione di polizia giudiziaria. Considerato pertanto che la sentenza del Tar Lazio debba essere sospesa, risultando altresì necessario che il Commissariamento prosegua nella sua azione di risanamento, ciò corrispondendo ad un interesse pubblico generale di rango superiore rispetto alla pretesa, in questa sede, di reinsediamento dei disciolti organi per il periodo conclusivo della consiliatura; Ritenuto infatti che la contaminazione mafiosa sulle attività di un ente pubblico rappresenta esattamente l’opposto dei principi democratici di rappresentanza elettiva, cui pure il TAR si riferisce, forse non tenendo conto che nel procedimento ex art. 143 TUEL intervengono le massime autorità dello Stato, a dimostrazione che lo strumento in esame è il presidio avanzato proprio per la tutela della libertà di espressione democratica, allorché fondati indizi conducano al “più probabile che non” pericolo di contaminazione della mafia, la quale per sua natura rappresenta la negazione di ogni valore dello Stato di diritto; Considerato che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e che l’udienza di merito sarà fissata con separato decreto del Presidente della Sezione”.
Per questi motivi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l’istanza di sospensione cautelare della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, condanna la parte appellata costituita alle spese e gli onorari del giudizio, che liquida in € 5.000,00 (euro cinquemila) per il doppio grado di giudizio”.
Franco Frattini, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Stefania Santoleri, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
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